Protezione internazionale
Lo Studio Legale Boschetti, previa attenta valutazione dei presupposti, propone ricorso per lo straniero contro l'eventuale provvedimento di rifiuto della Commissione Territoriale.
La protezione internazionale può essere richiesta dai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, o dall'apolide, e viene concessa in caso di riconoscimento dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria.
Status di rifugiato politico
Le condizioni per la concessione dello stato di rifugiato politico in Italia sono contenute dell'art. 2 del D. Lgs. 251/07. In sostanza, viene considerato rifugiato la persona per la quale ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:
- Essere cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide;
- deve esservi fondato timore di persecuzione;
- motivi precisi di persecuzione: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un dato gruppo sociale o per opinioni politiche
- trovarsi fuori dal territorio del Paese di cui si ha la cittadinanza (se apolide, fuori dal Paese in cui dimora abitualmente)
- impossibilità di avvalersi, a causa del suddetto timore, della protezione del proprio Paese di origine (o, nel caso di apolide, di tornare nel territorio in cui si aveva in precedenza la dimora abituale)
Sul fondato timore di persecuzione
Non è sufficiente che detto timore sia reale, ma la stessa persecuzione deve essere rivolta in modo diretto e specifico alla persona che richiede asilo.
Notiamo che spesso lo status di rifugiato non viene concesso in quanto le cause che hanno indotto alla fuga e alla ricerca di protezione sono generali, nel senso che spesso intere popolazioni, non singoli individui, sono le vittime di una guerra o di una diffusa violazione dei diritti umani.
Pertanto, occorre che la persecuzione sia rivolta in modo specificato ad un determinato soggetto.
L'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio Paese di origine si ha quando il richiedente asilo non possa, né voglia, rivolgersi alle autorità del suo Paese in quanto il c.d. "agente di persecuzione" può essere il Governo del Paese oppure altro soggetto da questi non contrastato.
Quanto sopra corrisponde alla definizione attribuita al rifugiato dalla Convenzione di Ginevra, la quale, all'art. 1 sez. A, definisce rifugiato chiunque, nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva la residenza abituale, a seguito di tali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
Quindi non rientrano nella fattispecie del rifugiato, coloro che fuggono dal proprio Paese, individualmente o in occasione di episodi di massa, a seguito di eventi che ne possano mettere in pericolo anche la vita, ma che non siano riconducibili a delle vere persecuzioni individuali (es. conflitti bellici, guerre civili, diffuse violazioni dei diritti umani).
Allo stesso tempo non rientrano nella fattispecie tutelata gli stranieri che vengono definiti "rifugiati economici", vale a dire le persone costrette ad espatriare alla ricerca di migliori standard di vita a causa di situazioni oggettive, permanenti e generalizzate di sottosviluppo economico.
Si tratta di una categoria di difficile definizione, che può confondersi con quella di coloro che, per libera scelta, lasciano il loro Paese alla ricerca di un lavoro.
Il richiedente lo status di rifugiato è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda.
L'esame viene svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
Tali elementi comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito a diversi elementi, quali ad esempio l'età, la condizione sociale, l'identità, la cittadinanza, il paese o i paesi da cui proviene, domande di asilo pregresse, itinerari di viaggio, motivi della domanda di protezione internazionale.
Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedenti di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
Gli atti di persecuzione possono riguardare, tra gli altri, atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari a valenza discriminatoria o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali eccessive, sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici, atti contro un genere sessuale o l'infanzia.
Protezione sussidiaria
Gli stranieri che non possiedono i requisiti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato, ma che, in caso di rientro nel Paese di origine o nel Paese di dimora abituale, correrebbero il rischio reale di subire un danno grave e non possono o, a causa di tale rischio, non vogliono avvalersi della protezione di detto Paese, sono considerati dalla legge italiana soggetti ammissibili alla protezione sussidiaria.
Il danno grave, delineato all'art. 14 del D. Lgs. 251/07, è ravvisabile nel caso in cui lo straniero rischi di essere condannato a morte, di subire pene inumane o degradanti (come la tortura), o di perdere la vita a causa di situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La differenza dei presupposti da cui nasce il diritto del richiedente asilo di essere riconosciuto rifugiato politico o di ottenere la protezione sussidiaria implica il dovere della Commissione e dell'Autorità giudiziaria (che vaglia le decisioni della prima) di valutare, in caso di cessazione delle condizioni che avevano giustificato il riconoscimento della prima forma di protezione, se sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Come ribadito dalla Corte di Giustizia (Grande sezione, procedimenti riuniti C 175-179/08), in sede d'interpretazione conforme dell'art. 11, n. 1 lettera e) della Direttiva 2004/83/CE, al fine di evidenziare che l'eventuale cessazione delle condizioni riguardanti il riconoscimento dello status di rifugiato politico non può incidere sulla concessione della complementare misura della protezione sussidiaria secondo il diverso regime giuridico di questa misura, che si caratterizza per il fatto di poter essere concessa a chi "non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato".
Nell'attuale sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, infatti, il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede, diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato politico, l'accertamento dell'esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente, ma è assoggettato a requisiti diversi, desumibili dall'art. 2, lettera g) e dall'art. 14 del D. Lgs. n. 250 del 2007 (Cass. Civ. n. 6880 del 24.03.2011).
I soggetti responsabili della persecuzione e del danno grave devono essere lo Stato di appartenenza dello straniero o lo Stato di dimora abituale dell'apolide, i partiti o le organizzazioni che ne detengono il controllo o soggetti non statuali, qualora lo Stato, o i soggetti che lo controllano, non vogliano o non possano impedire l'inflizione di atti persecutori.
Di conseguenza, la protezione internazionale non verrà accordata laddove lo Stato (o i partiti o le organizzazioni che lo controllano) siano in grado di impedire gli atti persecutori o il danno grave.
Protezione umanitaria
Si tratta di un istituto di tutela residuale rispetto alla protezione internazionale.
La mancata tipizzazione dei casi in cui viene concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari rende questo istituto uno strumento versatile, tale da assicurare la protezione a tutti quei soggetti privi dei requisiti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato e delle protezione sussidiaria, ma pur meritevoli di tutela per gravi ragioni umanitarie.
Procedura di riconoscimento della protezione internazionale
La procedura di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria è disciplinata dal D. Lgs. 25/08. Questo, insieme al D. Lgs. 140/05, disciplina inoltre lo status del richiedente asilo, fissando garanzie, diritti e obblighi dello straniero nelle more del procedimento.
Lo straniero che intende richiedere la protezione internazionale deve presentare personalmente la domanda all'atto dell'ingresso in Italia alla polizia di frontiera, o, successivamente, presso la Questura della provincia in cui fissa la propria dimora abituale.
In ambo i casi, l'istruttoria iniziale è curata dalla Questura territorialmente competente, che pone al richiedente asilo una serie predeterminata di domande, definite nella prassi amministrativa "intervista", e redige verbale della domanda eventualmente presentata in forma orale.
Assolto tale adempimento, la Questura trasmette la domanda e il verbale dell'intervista alla Commissione territoriale competente, in base alla regione in cui la domanda è stata presentata.
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione territoriale svolge l'audizione del richiedente asilo, fissando una data che sarà la Questura a comunicare all'interessato.
La Commissione territoriale per valutare la fondatezza della domanda deve anche tener conto della situazione attuale del Paese di origine o di dimora abituale del richiedente, il contenuto delle disposizioni normative e regolamentari di detti paesi e le relative modalità di attuazione.
La legge ha previsto, all'uopo, un centro di documentazione sulla situazione socio-politica ed economica dei Paesi da cui provengono i richiedenti asilo. In ogni caso, a norma dell'art. 8 comma 2° D. Lgs. 25/08, "la decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo e imparziale, sulla base di un congruo esame della domanda, effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251"
La decisione è l'atto conclusivo del procedimento e deve essere adottata entro i tre giorni feriali successivi all'audizione. Nel caso occorrano ulteriori elementi e quindi la domanda non possa essere decisa in questo breve termine, la Commissione deve darne notizia al Questore e all'interessato.
Rimedi contro il provvedimento di diniego
Entro 30 giorni, pena inammissibilità, il richiedente asilo la cui istanza è stata respinta deve proporre ricorso innanzi al Tribunale Monocratico del distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la Commissione che ha emesso il provvedimento di rigetto.
Sono 15 i giorni, se lo straniero è accolto o trattenuto ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 25/08.
La procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti
- Visto di Ingresso
- Norme sul visto d'ingresso
- I documenti per il visto
- I mezzi di sussistenza
- Ricongiungimento Familiare
- Coesione con cittadino UE
- Adozione di maggiorenni
- Ingresso per lavoro al di fuori delle quote
- Ricorso contro diniego del visto
- Permesso di Soggiorno
- Requisiti permesso di soggiorno
- Domanda permesso di soggiorno
- Accordo di integrazione
- Soggiornanti lungo periodo
- Protezione Internazionale
- Flussi e Sanatoria
- Consulenza immobiliare per stranieri
- Cittadini dell'Unione
- Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
- Conversione del permesso di soggiorno
- Diniego visto per residenza elettiva
- Ingresso per stranieri investitori o con ampie risorse economiche